Art. 44.

      1. Il primo comma dell'articolo 774 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Non possono fare donazione i soggetti minori d'età e i beneficiari di amministrazione

 

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di sostegno, nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore nel contratto di matrimonio a norma dell'articolo 165, nonché quella compiuta dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 775-bis, terzo comma».